VILLA VENTURALI FANNA

Villa Venturali Fanna


Villa Venturali Fanna

 

Osservazioni sul Progetto definitivo della Superstrada Pedemontana Veneta (SPV), presentate per la tutela della Villa Venturali Fanna, sita nella frazione di Venturali del Comune di Villorba (Treviso), e delle aree di pregio della campagna circostante, sottoposte a vincolo di interesse monumentale storico-artistico, nonché a vincolo paesaggistico, e per il rispetto delle prescrizioni dettate dal CIPE in sede di approvazione del progetto preliminare.

 

Il sottoscritto Francesco Fanna, in qualità di proprietario della Villa Venturali Fanna, sita nella frazione di Venturali del Comune di Villorba (Treviso), comunica le presenti osservazioni, che si rendono necessarie a tutela della Villa e delle aree di pregio della campagna circostante, in quanto la bozza della «Progettazione Definitiva Superstrada Pedemontana Veneta», redatta dal Concessionario, prevede l’attraversamento di terreni protetti da vincolo monumentale storico-artistico, da vincolo paesaggistico e dalle prescrizioni del CIPE in sede di approvazione del progetto preliminare.

Al riguardo, al fine di articolare con ordine e con la maggiore chiarezza possibile i profili rilevanti relativi al progetto dell’infrastruttura in questione, le presenti osservazioni sono articolate nei seguenti punti:

  1. Il particolare pregio culturale dei terreni interessati dal progetto della SPV: in particolare, il vincolo monumentale storico-artistico e quello paesaggistico imposto sui terreni stessi mediante tre distinti Decreti ministeriali.
  2. La conseguente specifica determinazione del CIPE di evitare l’attraversamento dei terreni vincolati da parte della SPV.
  3. La proposta di mitigazione impatto Superstrada presentata da Francesco Fanna.
  4. La bozza del progetto definitivo del tracciato e sua illegittima violazione del regime dei vincoli e delle prescrizioni del CIPE.
  5. Conclusioni.

1) Il particolare pregio culturale dei terreni interessati dal progetto della SPV: in particolare, il vincolo monumentale storico-artistico e quello paesaggistico imposto sui terreni stessi mediante tre distinti Decreti ministeriali.

In via preliminare, si osserva come dai documenti progettuali risulti che nella frazione Venturali del comune di Villorba, in provincia di Treviso, la SPV dovrebbe passare nelle immediate vicinanze di Villa Venturali Fanna.
Quest’ultima rappresenta un complesso edilizio di grandissimo pregio, risalente all’inizio del XVIII secolo. Per una particolareggiata descrizione del complesso monumentale si rimanda alla relativa documentazione (allegato 1).
L’indubbio e notevolissimo pregio di tale complesso ha determinato la sottoposizione a vincolo della «Villa Venturali ora Fanna con adiacenze, Oratorio, parco e brolo» poiché «dichiarato di interesse particolarmente importante, quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel Decreto Legislativo 490/1999» (Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 31 luglio 2000) (allegato 2).
Tuttavia, il grande valore storico-artistico non è limitato alle strutture costituenti la Villa ed alle sue pertinenze in senso stretto, ma si estende anche alla campagna immediatamente circostante; tale particolare e specialissimo legame è stato infatti ufficialmente riconosciuto e sancito dalla Soprintendenza, la quale ha deliberato di estendere il vincolo imposto con D.M. 31 luglio 2000 anche a parte della campagna circostante.
Al riguardo, le parole della Soprintendenza sono chiarissime.
Essa ha ritenuto, come riportato nel D.M. 28 settembre 2005, che «il perimetro dell’area interessata dal provvedimento di tutela di cui al D.M. del 31 luglio 2000 debba essere esteso anche ai mappali [...] 86 ... perché presenta interesse particolarmente importante ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 … in considerazione del contesto che costituisce una delle poche presenze, ancora pressoché integre nel territorio veneto, di sistema architettonico-monumentale e paesaggistico costituito dalla Villa, dalle adiacenze, dal parco e dal brolo. Questo sistema assume un connotato rilevante dal punto di vista storico del territorio in quanto la proprietà Fanna ancora oggi coincide parzialmente alla proprietà Venturali riportata nella mappa del Catasto Napoleonico datato 1812 ed anche per tale motivo merita di essere conservata nella sua unitarietà nonché per gli aspetti più estensivamente riportato nella relazione storica-artistica…» (allegato 3).
Fondamentali, infine, sono le motivazioni espresse dalla Soprintendenza a supporto della successiva ulteriore estensione del vincolo (D.M. del 4 e 6 luglio 2007) (allegato 4) su altri terreni limitrofi, su due dei quali è previsto che corra la nuova arteria: «il complesso di Villa Venturali Fanna con adiacenze, oratorio, parco e brolo è una realtà che testimonia un ambiente rurale integro, tipico della campagna trevigiana, peraltro inserito in un territorio già molto frammentato e che ha perso la sua identità. Pertanto è necessario che il complesso venga conservato e mantenuto nella sua integrità, evitando di danneggiarne la prospettiva o la luce, o di alterarne le condizioni di ambiente e di decoro», e ancora, «Lo sviluppo planimetrico dell’ambito agricolo nel confine ad ovest e a sud del complesso tutelato ha mantenuto inalterata la regolarità della trama fino al complesso rustico posizionato a sud-ovest (censito al mappale 81), come riportato nel catasto napoleonico. Interessante notare anche come l’attuale mappale 85 (ora 453) abbia la stessa sagoma rilevabile nel catasto napoleonico del 1808…», e infine, «Proprio l’ambiente rurale contermine e la presenza lungo gli assi viari (via Campagnola, via 4 Novembre e via Venturali) di fossi e filari di alberature valorizzano l’intero complesso padronale. E’ necessario pertanto che per l’area individuata con i mappali 58/65/68/85 parte del Foglio 1 vengano dettate particolari prescrizioni indispensabili e finalizzate ad evitare che sia messa in pericolo l’integrità del limitrofo complesso monumentale, di danneggiarne la prospettiva o la luce, o di alterarne le condizioni di ambiente e di decoro:
            - non è permessa alcuna edificazione;
            -) non sono consentite modifiche alla struttura morfologica e tipologica dell’area;
              -) non sono consentite modifiche che alterino i rapporti spaziali e funzionali con l’insediamento monumentale di Villa Venturali Fanna poiché determinanti nella vocazione agricola del territorio;
              -) considerato il rischio archeologico insistente nell’area, eventuali scavi saranno preventivamente concordati con la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto».

Da tutto quanto sostenuto dalla Soprintendenza si può quindi concludere che sono evidenti e fuori discussione lo straordinario valore ed il pregio storico-artistico della campagna immediatamente adiacente Villa Venturali Fanna, quale parte integrante del contesto di collocazione e di fruizione della Villa stessa, e la necessità di conservarne l’unicità per le generazioni presenti e future.
Non si vorrebbe certo, infatti, che lo storico del futuro dovesse constatare con stupore che quel complesso Villa-campagna, preservato intatto per secoli, è stato separato, e come tale distrutto, per la disattenzione dei progettisti di una pur importante superstrada.
In definitiva, sia il valore assoluto del bene architettonico e del suo contesto agricolo, sia la unicità della sua conservazione sino ad oggi, in un contesto nel quale il disordinato e caotico sviluppo edilizio dei centri rurali del Veneto ha invece largamente compromesso i tradizionali caratteri del paesaggio e della campagna veneta, impongono che tali beni, soggetti ad apposita e speciale tutela, non siano compromessi.
L’esigenza di tutelare quanto sopravvissuto allo scempio rappresenta dunque un dovere preciso di qualunque pubblico amministratore.

 

2) La conseguente specifica determinazione del CIPE di evitare l’attraversamento dei terreni vincolati da parte della SPV.

Proprio su questi terreni così pregiati ed importanti anche sotto il profilo storico-artistico (sia in sé, sia in quanto adiacenti alla parimenti tutelata Villa Venturali Fanna), invece, le planimetrie del progetto preliminare prevedevano – è da ritenere per mera disattenzione, essendovi agevoli soluzioni alternative, – che fosse localizzato il tracciato della SPV.
L’evidente gravità – ed illegittimità – di una tale localizzazione, ed il palese vulnus che essa determinava in relazione ai beni vincolati, hanno perciò indotto lo stesso CIPE, all’atto di approvare il progetto preliminare, a dettare apposite prescrizioni rivolte ad evitare la compromissione dei beni tutelati.
Così, in particolare, si è prescritto che il progetto definitivo debba «approfondire la verifica dei livelli di coerenza delle opere con i piani di tutela territoriale nonché con il regime dei vincoli ambientali», e, in particolare, «nel comune di Villorba, rispettare i vincoli vigenti ed in particolare studiare un tracciato che si tenga alla maggior distanza possibile dagli edifici vincolati (villa e parco) ed adottare nel caso misure di mitigazione con la realizzazione di barriere vegetali visive ed acustiche»; e dopo aver nuovamente ribadito di «approfondire lo studio delle emergenze monumentali secondo le indicazioni espresse dalle Soprintendenze», invita ad uno «spostamento a sud del tracciato, allontanandosi da Villa Fanna al fine di attenuare l’impatto sul sistema paesaggistico esistente a sud della villa stessa» (delibera CIPE del 29 marzo 2006, n. 96 (allegato 5).
In questo modo la delibera CIPE ha trasformato il vincolo esterno al rispetto della disciplina di tutela in un elemento interno dello stesso progetto, un elemento che nessun progettista del progetto definitivo od esecutivo è abilitato a contraddire.
Il dovere di evitare l’attraversamento delle aree oggetto della tutela è dunque pienamente operativo, ed ogni progetto definitivo che contrastasse con le prescrizioni del CIPE sarebbe anche solo per questo del tutto illegittimo.

 

3) La proposta di mitigazione impatto Superstrada presentata da Francesco Fanna.

Esattamente in armonia con i tre decreti di vincolo e l’impostazione del CIPE si è da sempre mosso il sottoscritto che, rendendosi perfettamente conto dell’importanza della SPV, ha sempre evitato un atteggiamento di opposizione aprioristica al progetto e non ha mai inteso contestarne la realizzazione in termini generali, come pure invece da più parti è stato fatto.
Al contrario (e pur se non spetta certamente ai privati di provvedere alla progettazione dell’opera pubblica), nel tentativo di collaborare al conseguimento di una soluzione rispettosa dei valori storici e paesaggistici, sulla quale potesse formarsi un sostanziale accordo, ha commissionato all’ing. Giorgio Contini, dello Studio Manildo e Contini di Treviso, un’ipotesi di soluzione alternativa che potesse almeno minimizzare il devastante impatto dell’attraversamento del delicato paesaggio che fa da cornice alla Villa Venturali Fanna, soddisfacendo al contempo l’interesse pubblico alla realizzazione dell’infrastruttura stradale.
Ne è derivata l’elaborazione di una soluzione concretamente perseguibile, che prevede per tutto il tratto interessato dal vincolo, e quello limitrofo ad esso, il passaggio in galleria della nuova arteria (allegato 6). Tale soluzione consente perciò il pieno rispetto dei valori storici, architettonici e paesaggistici incorporati nella villa e nelle sue immediate adiacenze.

 

4) La bozza di progetto definitivo presentata e sua illegittima violazione del regime di vincolo e delle prescrizioni del CIPE.

A fronte delle chiare indicazioni contenute nei tre decreti di vincolo e nelle prescrizioni del CIPE ci si attendeva con fiducia che il progetto definitivo della SPV venisse redatto nel rispetto delle prescrizioni imposte in relazione ai terreni vincolati.
Anche tralasciando la facilità che ci sarebbe stata nel fare propria l’ipotesi di soluzione alternativa elaborata dal progettista incaricato dal sottoscritto, ipotesi suggerita a voce agli Uffici preposti della Regione in un incontro nell’ottobre 2005 e successivamente inviata al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, alla Regione Veneto - Veneto Strade e al Comune di Villorba in data 25 giugno 2008, ci si sarebbe comunque aspettati una soluzione che, pur eventualmente diversa da quella proposta, nondimeno fosse parimenti rispettosa delle indicazioni contenute nei Decreti Ministeriali e nelle prescrizioni del CIPE.
Al contrario, nulla di tutto ciò.
Dall’esame della «Progettazione Definitiva Superstrada Pedemontana Veneta», redatta dal Concessionario – cui è stato possibile accedere e che si allega alla presente per la parte d’interesse (allegato 7) – si è constatato con sconcerto che la localizzazione del tracciato finora ipotizzata ripropone pedissequamente quella portata all’esame del CIPE in sede di approvazione del progetto preliminare, e pure da quest’ultimo, come visto, già espressamente e chiaramente bocciata.
L’attuale previsione progettuale non contempla, infatti, « un tracciato che si tenga alla maggior distanza possibile dagli edifici vincolati», come richiesto espressamente dal CIPE, ma addirittura la superstrada passa all’interno stesso dei terreni sottoposti a vincolo; seppur prevedendo il tracciato interamente in trincea, questa soluzione minaccia di produrre un gravissimo e irrimediabile sconvolgimento del pregevole contesto storico e ambientale, e si pone in aperto contrasto con le esigenze di tutela del complesso monumentale e del suo contesto, più volte ribadite.
Si tratta, quindi, con assoluta evidenza, di una soluzione che viola palesemente anche l’interesse pubblico, come sancito prima dai Decreti impositivi dei vincoli monumentale storico-artistico e paesaggistico sulle aree in oggetto, ed in seguito dalla stessa delibera del CIPE.
Una soluzione tanto più illegittima e paradossale in quanto, come palese, una lieve modifica (da trincea a galleria) dell’infrastruttura non rappresenterebbe affatto un ripensamento o uno scostamento rispetto alle determinazioni del CIPE, ma rappresenta, all’opposto, l’unico modo per dare fedele attuazione a quanto dal CIPE stesso deliberato, in ottemperanza alle prescrizioni dei Decreti Ministeriali.
Si vuole dire, in altre parole, che la compatibilità e la possibilità della soluzione alternativa trovano già piena copertura giuridica, oltre che una specifica e precisa doverosità, nella stessa decisione di approvazione del progetto preliminare.
Non si comprende, dunque, per quale ragione la bozza di progetto definitivo esaminato abbia inteso violare così palesemente ed apertamente quanto stabilito dai Decreti di vincolo e della Delibera dello stesso CIPE.

 

5) Conclusioni.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si confida che in sede di approvazione del progetto definitivo si dia finalmente attuazione alle vincolanti prescrizioni dei tre Decreti ministeriali e della delibera del CIPE: sia, ove lo si creda opportuno, recependo l’ipotesi progettuale alternativa predisposta e messa a disposizione da Francesco Fanna, sia, in alternativa, elaborando altra distinta e specifica soluzione, che sia però parimenti rispettosa delle prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del CIPE ed eviti l’attraversamento dei seguenti terreni sottoposti a vincolo: Comune di Villorba, Catasto Terreni, Foglio 1, mappali n. 86, di proprietà di Paolo Fanna, n. 453 (ex 85), di proprietà di Paolo Fanna e n. 68, di proprietà di Iniziative Villorba S.R.L.

Aggiornato il 1-03-2010 21:33 | © >Villa Venturali Fanna |

 

 

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